Tra le novità di particolare importanza, la legge quadro richiama dal dettato costituzionale il riconoscimento da parte della Regione della funzione sociale ed economica della cooperazione (art. 1 lettera a), e l’impegno a promuoverne e valorizzarne le forme mutualistiche autentiche e socialmente responsabili (art. 1 lettere b e c). E’ anche in coerenza con questo obiettivo che, a ben guardare, la legge regionale propone un sistema di agevolazioni (artt. 9, 10, 11) subordinato alla presenza di requisiti di mutualità (art. 2, lettera a: ruolo dell’istituto della vigilanza) e all’iscrizione al registro prefettizio, nonché al rispetto dei contratti di lavoro: una scelta legislativa precisa, che realizza in definitiva un’idea della “cooperativa come possibile strumento di politica economica a livello locale” (Bonfante, 1999).